Regime forfettario requisiti

Nuovo regime forfettario requisiti richiesti dal 2023

Quali sono i requisiti per accedere al regime forfettario dal 2023? A chi conviene? Come aderire al regime?

La scelta del regime contabile da applicare alla propria attività d’impresa, arte o professione si rivela fondamentale per il conseguimento di un risparmio d’imposta. Tale scelta dovrà effettuarsi considerando gli aspetti che caratterizzano ciascun regime fiscale e in relazione agli elementi che contraddistinguono l’attività svolta. In quest’articolo ti parlerò del regime forfettario e dei suoi requisiti di accesso ovvero chi accede al regime forfettario. Per avere una visione completa del regime leggi anche Regime forfettario tassazione e adempimenti contabili-amministrativi. Non tutti possono aderire al regime forfettario ma solo chi rispetta i requisiti di accesso e non è sottoposto a cause di esclusione. Una volta chiariti i requisiti, ti spiegherò quando conviene il regime forfettario e come aderire.

Indice

  1. Regime forfettario cos’è?
  2. Quali soggetti possono accedere
  3. Requisito limite fatturato
  4. Limite dipendenti e lavoro accessorio
  5. Esclusioni dal regime
  6. Quando conviene il regime forfettario
  7. Come aderire al regime forfettario
  8. Come uscire dal regime forfettario

Regime forfettario cos’è?

Il regime forfettario è un regime di tassazione agevolato introdotto a partire dall’anno d’imposta 2015 [1] e riservato ai contribuenti che possiedono specifici requisiti soggettivi e reddituali. Peculiarità del regime è la tassazione, di un reddito imponibile determinato tramite appositi coefficienti di redditività, con un’imposta sostitutiva del 15% 0 del 5% oltre che ad una serie di semplificazioni contabili e di fatturazione. La Legge di Bilancio 2019 era intervenuta con una nuova disciplina sui requisiti di accesso al regime forfettario sostituendoli con un unico limite e ridefinendo alcune cause di esclusione dal regime [2]. Dal 2020 cambia ulteriormente la prospettiva, con la Legge di Bilancio 2020, si inseriscono, infatti, due nuove limiti, restringendo in modo evidente la platea dei beneficiari. Per poi estenderla con il nuovo requisito di fatturato incrementato a 85mila euro da gennaio 2023.

Quali soggetti possono accedere

A questo punto dell’articolo ti starai molto probabilmente chiedendo se anche tu puoi accedere al regime. Ecco a te la risposta: puoi accedere al regime forfettario se sei una persona fisica che svolge attività d’impresa, arti o professioni. Il regime forfettario spetta infatti a ditte individuali, artigiani e liberi professionisti mentre sono escluse le società, i soci di società di persona e i soci di Srl in regime di trasparenza.

Nel nuovo forfettario, con un dietro front nella disciplina, non sono ammessi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, come quelli da pensione, il cui importo eccede i 30mila euro. Tale soglia non è da considerare se il rapporto di lavoro è cessato.

Se in un primo momento si è pensato che per il 2020, in base allo Statuto del Contribuente [3] e per similitudine alla circolare dell’Ade del 9 aprile 2019, i nuovi limiti stringenti fissati dalla Legge di Bilancio non si applicassero. Con circolare (Risoluzione n.7/E 11 febbraio 2020 dell’Agenzia dell’entrate) è stato chiarito che i nuovi limiti si applicano a partire dal nuovo anno e quindi dal 2020.

Requisito limite fatturato

Se appartieni ad una delle categorie di soggetti ammessi al regime forfettario non ti resta che verificare se possiedi il requisito reddituale di accesso.

Il legislatore ha innalzato a partire dall’anno d’imposta 2019 il requisito relativo al fatturato. I ricavi o compensi del precedente anno non potevano superare i 65mila euro, indipendentemente dal tipo di attività esercitata. Il limite valeva sia come requisito per il primo accesso al regime, sia in sede di valutazione annuale di permanenza per chi vi aveva già aderito, questo fino al 2022.

La Legge di Bilancio 2023 [4] allarga la platea dei soggetti che possono beneficiare del regime agevolato incrementando ulteriormente il limite dei ricavi a 85mila euro dal primo gennaio 2023.

Quindi, se hai percepito ricavi e compensi nell’anno 2022 superiori al vecchio limite dei 65.000 euro, (computati secondo un principio di cassa o di competenza a seconda del regime di appartenenza) ma entro la nuova soglia di 85.000 potrai aderire al regime.

Se svolgi contemporaneamente più attività, contraddistinte da differenti codici Ateco, nel calcolare la soglia reddituale devi sommare i ricavi relativi alle diverse attività esercitate.

Ricorda inoltre che, non devi tener conto dei componenti positivi indicati nelle dichiarazioni dei redditi per migliorare il tuo profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale, e quindi non registrati nelle scritture contabili!

Cosa succede al superamento del limite di 85.000 euro

Fuoriuscita dall’anno successivoFuoriuscita dall’anno in corso
con ricavi e compensi compresi tra 85.000,01 e 100.000 euroricavi e compensi da 100.000,01 euro in su

Limite 100.000 euro

Dal 2023 è stato fissato per la prima volta un limite di fatturato che una volta superato determina l’uscita immediata dal regime forfettario in corso d’anno, ovvero il limite dei 100mila euro.

Ne consegue che per permanere nel regime forfettario nell’anno in corso è sufficiente rispettare il limite dei 100.000. Mentre sarai costretto a cambiare regime dall’anno successivo.

Limite dipendenti e lavoro accessorio

Se per l’anno 2019 il limite relativo alle spese per lavoro accessorio e dipendente era stato abolito, nel nuovo forfettario viene reintrodotto. Il limite, molto stringente, riguarda la spesa, per i dipendenti e lavoro accessorio, per collaboratori borsisti, contratti a progetto nonché per somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione, che non deve superare i 20mila euro lordi.

Ne consegue che, con il nuovo regime forfettario si possono assumere dipendenti e collaboratori, nei limiti di spesa di 20mila euro mentre resta abolita la soglia di spesa per i beni strumentali, anche per il 2023.

In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con circolare, il limite dei 20mila euro trova applicazione a partire dall’anno 2020.

Esclusioni dal regime

Ulteriori elementi da considerare per capire se puoi accedere al regime forfettario è valutare se, nel tuo caso, sono presenti condizioni che non permettano l’accesso al regime, sono infatti esclusi :

  1. i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva, ad es. nel settore dell’editoria, rivendita di beni usati, agenzie di viaggio;
  2. i soggetti non residenti, tranne quelli residenti in uno stato membro UE/SEE che producono il 75% del loro reddito nel territorio italiano;
  3. chi effettua cessioni di fabbricati o sue porzioni, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, in via esclusiva o prevalente;
Regimi speciali Iva

Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
Agricoltura e attività connesse e pesca
Vendita sali e tabacchi
Commercio dei fiammiferi
Editoria
Gestione di servizi di telefonia pubblica
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR 640/72
Agenzie di viaggi e turismo
Agriturismo
Vendite a domicilio

Altre cause di esclusione dal regime forfettario

Particolare attenzione devi prestare alle cause di esclusione dal regime forfettario. In base a queste, non possono avvalersi del regime le persone fisiche che possiedono partecipazioni in società di persone, associazioni e imprese familiari.

Se possiedi tali partecipazioni e le cedi entro la fine dell’anno precedente puoi applicare il regime forfettario a partire dall’anno successivo, anche per la stessa attività.

La rimozione della causa ostativa e quindi la cessione della quota di partecipazione entro la fine dell’anno è richiesta per accedere al regime forfettario dall’anno successivo.

E’ fatto divieto di entrare nel regime al contribuente che possieda partecipazioni di controllo, sia dirette che indirette, in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle da lui svolte.

Nell’individuazione della causa ostativa riguardante le partecipazioni in S.r.l. assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno prima, poiché bisogna verificare l’attività effettivamente svolta al 31 dicembre dello stesso periodo d’imposta, indipendentemente dai codici attività.

La riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate sussiste quindi se effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla società a responsabilità limitata, direttamente o indirettamente controllata, che a sua volta deduce i correlativi costi dalla propria base imponibile.

Sono escluse dal regime forfettario anche le persone fisiche che svolgono la propria attività in modo prevalente, (che quindi ottengono la maggior parte dei ricavi), nei confronti del proprio datore di lavoro o ex datore/i dei due anni precedenti o di soggetti direttamente e indirettamente riconducibili a detti datori. Ne consegue che la verifica del requisito della prevalenza deve effettuarsi al termine del periodo d’imposta.

Per un approfondimento delle nuove cause ostative e chiarimenti ulteriori sul regime consulta la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Quando conviene il regime forfettario

Il regime forfettario 2023 è tra i diversi regimi fiscali vigenti quello più conveniente per i liberi professionisti che avviano la loro attività con poche spese o investimenti.

Resta fermo che la convenienza andrebbe valutata caso per caso con il supporto di un commercialista.

In linee generali, si può affermare che conviene quando non si hanno spese fisse, come i canoni di locazione soggetti ad Iva, se non si hanno figli o altri familiari a carico, spese relative ad immobili (interessi su mutui) e connesse agevolazioni come quelle per ristrutturazioni o per il risparmio energetico.

Conviene se si hanno altri redditi come quelli fondiari, da lavoro dipendente che non si cumulano con gli altri dando luogo ad una tassazione inferiore.

La convenienza riguarda anche i costi di gestione ridotti, come quello del commercialista, in virtù dei minori adempimenti fiscali-amministrativi che comporta.

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Per conoscere gli adempimenti fiscali amministrativi leggi Regime forfettario tassazione e adempimenti amministrativi-contabili.

Come aderire al regime forfettario

Per capire la modalità di adesione al regime forfettario occorre fare una distinzione.

Se hai avviato un’attività e presumi che nell’anno non supererai il limite di fatturato richiesto dal regime, devi manifestare la scelta di aderirvi nella dichiarazione di inizio attività (apertura partita Iva).

Se la tua attività è già avviata non devi presentare nessuna domanda, infatti, questo è un regime “naturale”. Basterà infatti rispettare le condizioni d’accesso, salvo nel caso in cui avevi optato per il regime Iva ordinario che è vincolante per 3 anni. Chi ha scelto fino al 2018 il regime contabile ordinario e semplificato è comunque svincolato dall’opzione per volontà di legge.

Quanto dura

Il legislatore non ha previsto un limite di durata per la permanenza nel regime forfettario, che è dunque illimitata, eccetto il caso in cui si superi il requisito degli 85mila euro di ricavi o compensi annui o al manifestarsi di una causa di esclusione dal regime.

E’ limitato alla durata di 5 anni il forfettario con aliquota al 5% prevista per i soggetti che avviano una nuova attività.

Come uscire dal regime forfettario

L’ uscita dal regime forfettario deriva dalla sua disapplicazione, a seguito:

  1. del superamento del limite di fatturato o per il manifestarsi di una condizione ostativa (c.d. uscita involontaria), con decorrenza a partire dall’anno successivo e non in corso; sarai così assoggettato al regime di contabilità semplificata.
  2. dell’esercizio dell’opzione almeno triennale per il regime ordinario (c.d. uscita volontaria). Se valuti non più conveniente la permanenza nel regime forfettario puoi scegliere di applicare l’imposta sul valore aggiunto e le imposte sul reddito nei modi ordinari. Affinché la scelta sia valida dovrai adottare un comportamento concludente, ovvero impostare un sistema contabile (ordinario o semplificato), emettere fatture con applicazione dell’Iva ed effettuare le liquidazioni periodiche. L’opzione deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta, compilando il quadro VO e barrando l’apposito campo. La scelta è vincolante per un periodo di 3 anni. Se non comunichi la scelta in dichiarazione questa resta valida ma il mancato assolvimento dell’obbligo è punibile con sanzione (da 250 a 2mila euro).

NOTE [1] Legge di stabilità 2015, art.1 commi da 54 a 89 L. n.190/2014; [2] Art. 1 co. 9 -10-11 L. 145/2018; [3] art.3 co.2 L. 212/2000;[4] Legge n. 197/2022.

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(C) RIPRODUZIONE RISERVATA Fiscobusiness


Lo scopo dell’articolo è solo informativo e non sostituisce la consulenza di un commercialista.

Ogni situazione personale necessita di una valutazione mirata.


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