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Bonus facciate 2022 cos’è chi ne ha diritto e come ottenerlo

bonus facciate

Con la legge di bilancio 2022 [1] sono state prorogate anche per quest’anno le detrazioni relative a spese per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.[2] Insieme a questi vantaggi fiscali, di cui i primi due finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, viene prolungato il bonus facciate anche per il 2022. [3]

Il bonus facciate è senz’altro una detrazione molto vantaggiosa ecco perché dopo averti spiegato cos’è il bonus facciate e chi ne ha diritto, ti dirò come ottenerlo.

Cos’è il bonus facciate

Si tratta di una nuova detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi sulle facciate.

Il bonus facciate vuole incentivare l’abbellimento esterno degli edifici per dare un nuovo volto alle città ed a zone parzialmente urbanizzate.

Ed è per questo che, il nuovo bonus facciate permette una detrazione di spesa dall’IRPEF pari al 60% dell’importo sostenuto per i lavori di rifacimento delle facciate per l’anno 2022. Fino al 2021 la percentuale di spesa detraibile era del 90%.

L’agevolazione è goduta in un periodo di 10 anni, cioè la detrazione è divisa in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui viene sostenuta la spesa e nei nove anni seguenti.[4]

Chi ne ha diritto

Il bonus facciate spetta ai contribuenti soggetti ad Irpef che siano proprietari degli immobili o titolari di diritti reali/personali di godimento sugli stessi e a condizione che ne sostengano le relative spese. Hanno diritto al bonus dunque:

  • proprietari o nudi proprietari titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, soggetti a questi equiparati e imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione se intestatari di bonifici e fatture, avendo sostenuto quindi le spese di rifacimento della facciata:

  • il familiare (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che convive col possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Quali lavori copre il bonus facciate

Il bonus facciate copre i lavori anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna. In virtù delle agevolazioni già previste in materia edilizia e riqualificazione energetica rientrano nel bonus facciate solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, balconi , ornamenti e fregi.[5] Sono quindi escluse spese per grondaie e pluviali, impianti di qualsiasi tipo, infissi etc.

Il bonus facciate è finalizzato al recupero o restauro delle facciate esterne di edifici situati in aree territoriali omogenee A (centri storici) e B [6] ovvero edifici ubicati:

  1. in parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi (zona A);
  2. in parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità’ territoriale sia superiore ad, 1,5 mc/mq (zona B);

Di conseguenza è chiaro che non si ha diritto al bonus per i fabbricati situati in zone destinate a nuovi complessi residenziali e con bassa densità territoriale.

Ulteriori condizioni da rispettare

Se i lavori di rifacimento della facciata influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti ulteriori requisiti. Si tratta delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici [7] e quelle relative ai valori di trasmittenza termica.[8]

In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Bonus facciate: come ottenerlo

Al bonus facciate si applicano le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.[9]

Per beneficiare della detrazione per le facciate i contribuenti sono tenuti infatti a:

  1. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
  2. conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati nell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  3. comunicare preventivamente all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;
  4. trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 , dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi.

Affinché la spesa sia detraibile è richiesto che il pagamento avvenga mediante bonifico bancario. Nel bonifico occorre indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e’ disposto.[10]

Inoltre, ai fini del controllo, è richiesto al contribuente di conservare ed esibire, su richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

Disconoscimento detrazione

Per garantirsi il riconoscimento del bonus il contribuente dovrà porre particolare attenzione a quelle situazioni che determinano il mancato godimento della detrazione.

La detrazione non viene riconosciuta, infatti quando non viene rispettato l’obbligo di indicazione dei dati catastali in dichiarazione, i pagamenti avvengono con modalità diverse da quelle previste, le opere edilizie sono difformi da quelle eventualmente comunicate. A queste si aggiunge la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Riepilogando il cospicuo bonus facciate pari al 90% della spesa si applica quando:

  • le spese sono documentate da fattura o ricevuta e pagate con bonifico;
  • sostenute nel 2020;
  • riguardano edifici ubicati in zona A e B;
  • per operazioni anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • per interventi sulle strutture opache della facciata, balconi ,ornamenti e fregi.

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NOTE [1] L. 30/2021; [2] D.L. 63/2013; [3] art.1 co. 219 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); [4] Legge Bilancio 2020 art. 1 co. 222;[5] art.1 co. 221 Legge Bilancio 2020; [6] art. 2 Decreto ministeriale n. 1444/1968; [7] Decreto del Ministro dello sviluppo economico (Mise) 26 giugno 2015; [8] tabella 2 allegata al decreto Mise dell’11 marzo 2008; [9] Decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998 n. 41; [10] art. 1 co. 3 Decreto ministro delle finanze 41/1998.

Foto di Capri23auto da Pixabay

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