Scrittura privata semplice e autenticata

Scrittura privata semplice e autenticata

L’ordinamento giuridico italiano attribuisce ai cittadini la facoltà di regolare i propri interessi in modo autonomo. Sapevi che, nell’ambito di questa autonomia si colloca lo strumento della scrittura privata, semplice o autenticata?

Chi non vi ha fatto mai ricorso? In ambito economico, professionale o nei rapporti tra persone private? Non sempre, infatti, una semplice dichiarazione o accordo verbale, anche se basati su un rapporto di fiducia, sono sufficienti a disciplinare i propri interessi. Potrebbe accadere che la parola data non sia rispettata, cosicché il ricorso al documento scritto, nella forma della scrittura privata, semplice o autenticata, diventa un obbligo. Senza un documento scritto è quasi impossibile provare l’accordo raggiunto o la dichiarazione rilasciata.

Con il ricorso alla scrittura privata semplice o autenticata, ti metterai, almeno in parte, al riparo da possibili contestazioni poiché diventeranno più ardue.

La scrittura privata semplice e quella autenticata si pongono, come vedremo nell’articolo, su un diverso piano probatorio e quindi di efficacia giuridica, pur avendo entrambe valore legale.

Continuando a leggere capirai perché la scrittura privata non ti protegge totalmente, ma anche, cosa sono la scrittura privata autenticata e la scrittura privata semplice, quali sono i requisiti fondamentali che le scritture dovranno possedere per essere considerate prova legale e quanto sono efficaci come prova.

Ma andiamo per gradi e vediamo prima di tutto cos’è una scrittura privata.

Scrittura privata semplice: cos’è?

La scrittura privata è un documento scritto e firmato da uno o più individui, con valore legale [1].

Il documento della scrittura privata è più utilizzata di quanto tu possa pensare, ad esempio nei contratti preliminari di compravendita, negli ordini per le forniture, negli scambi, nelle quietanze di pagamento, nelle rinunce di credito, nell’ammissione di debito etc.

Per un esempio di scrittura privata vedi fac-simile di contratto preliminare di compravendita

Scrittura privata semplice e data certa

Prima di redigere una scrittura privata semplice è bene sapere che ai fini probatori della validità del contenuto il documento deve possedere una data certa.

Secondo il legislatore la scrittura privata semplice acquisisce data certa, e quindi computabile riguardo ai terzi, dal giorno di registrazione della scrittura se registrabile, dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità di colui o coloro che l’hanno sottoscritta. Ma anche dal giorno in cui il contenuto è riprodotto in un atto pubblico o in presenza di un qualsiasi altro fatto che stabilisca in modo certo la data di formazione del documento [3]. Se la data non è certa il documento non fa prova piena del contenuto.

Strumenti per attribuire data certa

Per rendere certa la data di una scrittura privata semplice potrai ricorrere allo strumento della raccomandata in plico da inviare a se stessi, cosicché grazie all’apposizione del timbro postale il documento avrà una data certa. Sul procedimento da seguire leggi l’articolo Raccomandata in plico senza busta . Per la stesura del documento si consiglia di utilizzare un unico foglio senza ricorrere agli allegati. Se la scrittura è composta da più fogli per la validità del timbro dovrai effettuare la procedura di raccomandata senza busta per ciascun foglio. Infatti, secondo la Corte di Cassazione la certezza della data si ha nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale [4].

Ulteriore strumento per attribuire data certa è l’utilizzo della posta elettronica certificata per l’invio del documento, dove con la ricevuta dimostrerai la data certa di invio.

Altri mezzi per ottenere una data certa sono: la registrazione all’ufficio del registro della scrittura, a condizione di aver pagato la relativa imposta che è in misura fissa o l’autenticazione della scrittura dal notaio con il sostenimento del relativo costo.
La scrittura privata autenticata, infatti, acquisisce data certa con l’autenticazione della sottoscrizione.

Scrittura privata autenticata

La scrittura privata autenticata [2] si distingue dalla scrittura privata semplice per l’elemento dell’autenticazione. Infatti una volta redatta, è presentata davanti al notaio o altro pubblico ufficiale per essere firmata. Il pubblico ufficiale, dopo aver verificato le generalità delle parti o parte, apporrà l’attestazione che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza con annesso timbro e firma. L’autenticazione renderà certa la data della sottoscrizione e la provenienza del documento. Resta fermo il carattere di prova legale attribuito dalla natura di scrittura privata indipendentemente dall’autenticazione.

Requisiti fondamentali

Sia la scrittura privata che la scrittura privata autenticata per essere valide devono essere datate e firmate, c.d. requisiti fondamentali. Solo in presenza di questi requisiti la scrittura acquista efficacia probatoria, cioè è prova legale. Il documento può essere anche in formato digitale sottoscritto con firma digitale.

Efficacia probatoria scrittura privata

La scrittura privata semplice fa piena prova della sola provenienza delle dichiarazioni dal/i soggetto/i che l’hanno sottoscritta. Per essere considerata prova piena il soggetto contro il quale è prodotta deve affermare che si tratta della propria firma e non disconoscerla. La scrittura privata è efficace e quindi vincolante per le parti ma non per i soggetti terzi, se non è disconosciuta.

Il disconoscimento della firma

Ma che cos’è il disconoscimento? Si tratta di un atto processuale da effettuare tramite avvocato [5], dove colui contro il quale è utilizzata la scrittura privata nega la propria scrittura affermando che la firma riportata sul documento non è sua. Il disconoscimento deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione in giudizio. In mancanza la scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta, si parla di riconoscimento tacito. La scrittura privata semplice è per tale ragione fonte probatoria “debole”.

La verificazione della firma

Il disconoscimento obbliga, così, la parte che vuol far valere la scrittura a chiedere la verificazione dell’autenticità della firma [6], fornendo le prove utili (si ha un’inversione dell’onere delle prova) e le scritture per favorire la comparazione. Il soggetto contro il quale è prodotta, anche nel corso di giudizio, potrà contestarne la genuinità con querela di falso [7].

Efficacia probatoria scrittura privata autenticata

Anche la scrittura privata autenticata non ha valore probatorio assoluto, infatti, costituisce prova fino a querela di falso. Ciò significa che, il soggetto interessato deve avviare un procedimento giudiziario in cui dimostrare che non si tratta della sua grafia. In questo caso ecco la maggiore protezione rispetto ad una scrittura privata semplice, non basterà dunque una semplice dichiarazione.

In sintesi possiamo dire che, è molto più semplice contestare la firma di una scrittura privata semplice. E’ sufficiente la dichiarazione del soggetto a cui viene attribuita la firma, mentre l’altra parte che vuol far valere la scrittura dovrà dimostrare il contrario.

Note

[1] Art. 2702 c.c .
[2] Art. 2703 c.c.
[3] Art. 2704 c.c.
[4] In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata, può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. 5 ottobre 2017, n. 23281).
[5] Art. 214 c.p.c .
[6] Art. 216 c.p.c.
[7] Art. 221 c.p.c.

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