Dichiarazione di fallimento come si ottiene

Dichiarazione fallimento: come si ottiene

Come avviene la dichiarazione di fallimento. Dalla richiesta dei creditori, dell’imprenditore o del pubblico ministero, alla sentenza

Hai venduto materie prime, merci, semilavorati, prodotti finiti, fornito servizi o concesso diritti reali su beni ad un imprenditore senza ricevere pagamenti. Adesso hai paura di non poter recuperare quanto ti spetta perché l’impresa a cui hai venduto da segni di insolvenza. Non ti preoccupare, il legislatore ha previsto degli strumenti a tutela del creditore quando un imprenditore si trova in una situazione di crisi che porta all’insolvenza. Ovvero quando l’imprenditore è incapace di far fronte ai suoi debiti in modo permanente. Potrai ricorrere al fallimento anche se non ti garantisce l’incasso del credito poiché potrebbe mancare il patrimonio da liquidare. Il fallimento è, infatti, una procedura gestita da organi giurisdizionali allo scopo di convertire in denaro il patrimonio dell’imprenditore commerciale così da soddisfare i creditori.

Adesso ti starai chiedendo ma la dichiarazione di fallimento: come si ottiene? Il fallimento è una procedura sviluppata dal legislatore principalmente a favore del debitore, che va attivata dietro istanza. Non tutti i soggetti possono fare domanda ma solo il debitore, il creditore ed il pubblico ministero. All’istanza segue una fase istruttoria che accerta l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Se l’esito è positivo il tribunale fallimentare dichiara il fallimento e si apre la procedura di liquidazione. Qui di seguito di spiegherò in pochi e semplici passi quando e come ottenere la dichiarazione di fallimento.

Indice

  1. Presupposti del fallimento soggettivi e oggettivi
  2. Chi può chiedere il fallimento con l’istanza di fallimento
    1. Richiesta di fallimento del creditore
    2. Richiesta di fallimento in proprio
    3. Richiesta del Pubblico ministero
  3. L’istruttoria pre-fallimentare
  4. Dichiarazione di fallimento
  5. Termini dichiarazione fallimento

Presupposti del fallimento soggettivi ed oggettivi

Prima di presentare la domanda verifica se il tuo caso rispetta i presupposti del fallimento: requisiti soggettivi [1] e oggettivi [2] che la legge impone per poter accedere al fallimento. Il debitore, persona fisica o società, che chiede o del quale si chiede il fallimento deve essere un imprenditore commerciale [3] ovvero esercitare di fatto un’attività commerciale indipendentemente dall’iscrizione alla Camera di commercio. Allo stesso tempo deve possedere dei requisiti dimensionali ben precisi. Nei tre esercizi antecedenti l’istanza di fallimento, l’impresa deve aver avuto un attivo patrimoniale maggiore a 300.000 euro, ricavi lordi superiori a 200.000 euro e debiti complessivi superiori a 500.000. Al di sotto di tali soglie l’imprenditore non è fallibile. Ne consegue che sono esclusi gli imprenditori agricoli, enti pubblici ed economici, gli artigiani. Spetta in ogni caso al debitore fornire prova dell’esistenza dei requisiti di non fallibilità.

L’imprenditore commerciale nonché debitore deve trovarsi in uno stato di insolvenza, non essere più in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni. Tale requisito è detto presupposto oggettivo del fallimento. Non si tratta di un semplice stato di crisi ma di una situazione non superabile, perché con i mezzi normali non riesce ad effettuare i pagamenti dovuti e al tempo stesso non può procurarseli all’esterno, ad es. tramite prestiti. Il patrimonio dell’imprenditore non è quindi sufficiente ad effettuare i pagamenti alla scadenza e soddisfare i creditori. Sullo stato d’insolvenza valuta il tribunale anche sulla base di elementi sintomatici ad esempio la presenza di protesti, segnalazione alla centrale dei rischi, revoca del fido.

Anche la legge fallimentare illustra delle situazioni che manifestano lo stato di insolvenza dell’imprenditore [4], la fuga, l’irreperibilità o la sua latitanza, la chiusura dei locali dell’impresa, il trafugamento, la sostituzione o diminuzione con finalità di frode dell’attivo.

Chi può chiedere il fallimento con l’istanza di fallimento

Il fallimento è dichiarato soltanto su richiesta e non più d’ufficio:

  1. del debitore;
  2. di uno o più creditori;
  3. dal Pubblico ministero.

Richiesta di fallimento del creditore

Qualsiasi tipo di creditore, chirografario o privilegiato, può presentare istanza di fallimento, per crediti scaduti e non, commerciali o estranei all’attività d’impresa. Non è richiesto il possesso di un titolo esecutivo ma si deve fornire prova del credito vantato. In questa fase non è previsto l’obbligo di farsi assistere da un legale anche se diventa necessario vista la complessità della procedura. L’istanza assume per il creditore la forma del ricorso da presentare alla cancelleria del Tribunale, sezione fallimentare, del luogo in cui l’impresa ha la sede principale. Per sede principale si intende il luogo in cui l’imprenditore svolge l’attività di direzione e amministrazione. Al ricorso occorre allegare:

  1. la nota di iscrizione a ruolo;  fac-simile nota
  2. visura della Camera di commercio; link per richiedere visura
  3. eventuale certificato camerale sui protesti;
  4. copia dell’ultimo bilancio, per le società di capitali o situazione patrimoniale aggiornata;
  5. titoli che provano il credito in originale o copia autenticata, come fatture, decreto ingiuntivo, cambiali protestate, atto di pignoramento etc;
  6. ricevuta del versamento del contributo unificato in originale pari a 98,00 euro (le istanze di fallimento promosse dai lavoratori sono esenti dal contributo unificato);
  7. due fogli uso bollo;
  8. marca da bollo da 27,00 euro;
  9. una marca da bollo da 3,87 euro di diritti di certificato per l’attestazione di deposito.

Richiesta di fallimento in proprio

Anche il debitore, consapevole del proprio stato di insolvenza, può fare richiesta di fallimento. In questo caso è tenuto  ad allegare ulteriori documenti oltre a quelli sopra esposti [5]:

  1. scritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai tre esercizi;
  2. analisi dettagliata delle attività;
  3. elenco con i nominativi dei creditori e indicazione dell’ammontare dei crediti;
  4. ricavi lordi degli ultimi tre esercizi;
  5. elenco dei soggetti che godono di diritti reali e personali su cose in possesso dell’imprenditore, specificando i beni e il titolo.

La facoltà dell’imprenditore di richiedere la dichiarazione di fallimento diventa obbligo quando dalla mancata richiesta consegue un aggravamento del dissesto dell’impresa, configurando il reato di bancarotta semplice. Spetterà sempre al Tribunale accertare l’esistenza dello stato di insolvenza.

Richiesta del Pubblico ministero

La legge prevede per il Pubblico ministero un vero e proprio obbligo di richiedere il fallimento quando l’insolvenza risulti da un procedimento penale in corso o segnalata dal giudice in un procedimento civile.

L’istruttoria pre-fallimentare

All’attivazione del procedimento fallimentare seguirà una fase di istruttoria pre-fallimentare. Essa è finalizzata ad accertare l’esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale convoca, con decreto, il debitore e il creditore in udienza per avere un confronto tra le parti e garantire al debitore il diritto di difesa. Il decreto è notificato dalla cancelleria al debitore tramite Pec. L’udienza dovrà svolgersi entro quartacinque giorni dal deposito del ricorso. Se il giudice dichiarasse il fallimento senza il rispetto di tale diritto la sentenza sarebbe nulla, non in modo automatico ma soltanto proponendo reclamo [6]. Se dagli atti dell’istruttoria risulta che i debiti complessivi dell’imprenditore, scaduti e non pagati, sono inferiori a 30.000 euro il fallimento non può essere dichiarato.

La dichiarazione di fallimento

Conclusa l’istruttoria con esito positivo il Tribunale competente provvede a dichiarare il fallimento del debitore. Con la stessa sentenza si ha la nomina dei principali organi della procedura (giudice delegato e curatore) e l’apertura della procedura fallimentare vera e propria; si ordina al fallito il deposito delle scritture contabili, nel termine di tre giorni, si fissa la data della prima udienza di verifica dei crediti (accertamento del passivo); si attribuisce ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, un termine per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo o di rivendicazione di un bene. La dichiarazione di fallimento non assicura il soddisfacimento, nemmeno in parte, del credito che è subordinato oltre che alla presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo, ai crediti ammessi e alle cause di prelazione riconosciute in sede di verifica dei crediti.

Termini dichiarazione fallimento

Per tutelare i debitori il legislatore ha previsto che l’imprenditore non può sottrarsi alla dichiarazione di fallimento cessando lo svolgimento dell’attività commerciale e cancellandosi dal Registro delle imprese [7]. Se non svolge più l’attività d’impresa può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal Registro. Se invece, viene provato che l’attività d’impresa è proseguita anche dopo la cancellazione dal Registro delle imprese la dichiarazione di fallimento può avvenire anche dopo l’anno dalla cancellazione.

Note

[1] Art. 1 L.F., art. 2195 cod. civ.

[2] Art. 5 L.F., art. 2221 cod. civ.

[3] Art. 2082 cod. civ.

[4] Art. 7 L.F.

[5] Art. 14 L.F.

[6] Art. 18 L.F.

[7] Art. 10 L.F.

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