Spese scolastiche detraibili

Quali spese scolastiche sono detraibili? Frequenza ed erogazioni liberali

Quali sono le spese scolastiche detraibili? Come portarle in detrazione?Esistono dei limiti di spesa alla detraibilità? Quali sono i documenti richiesti.

Il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni a favore del contribuente che dichiara i suoi redditi, tra cui, la detrazione delle spese scolastiche sostenute nel corso dell’anno d’imposta. Si tratta di oneri e spese che vanno, dunque, a ridurre l’Irpef lorda e a determinare l’imposta da versare o il credito d’imposta vantato. Le spese sostenute nell’anno 2019 che danno diritto ad una detrazione d’imposta, in sede di dichiarazione dei redditi con modello 730 o Redditi PF, includono le spese scolastiche detraibili sostenute per la frequenza scolastica, ma, anche le spese sostenute per la riqualificazione delle strutture scolastiche ed universitarie.

Continuando a leggere l’articolo scoprirai: quali sono le spese scolastiche ammesse, come portarle in detrazione, quali i limiti di spesa e quali i documenti necessari per godere della detrazione delle spese scolastiche.

Spese per la frequenza scolastica

Le spese scolastiche detraibili sono quelle sostenute, non solo dal contribuente ma anche per conto dei suoi familiari a carico.

In particolare, tra di esse rientrano quelle relative alla frequenza scolastica ovvero della scuola dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione (scuole elementari e medie) e delle scuole secondarie di II grado (scuole superiori).

Tali spese scolastiche sono detraibili nella misura del 19% dell’importo sostenuto per ciascun figlio. La detrazione spettante per le spese di frequenza scolastica è sottoposta però ad un limite di spesa massima, pari a 786 euro per l’anno 2018 ed innalzata a 800 euro per l’anno d’imposta 2019 [1].

Esempio: contribuente che ha sostenuto spese per 900 euro per la frequenza annuale di un liceo paritario del figlio a suo carico. In virtù del limite di spesa la detrazione del 19% è calcolata sull’importo di 786 euro per il 2018. La detrazione sarà pari a: 786 * 19% = 149,34 euro

Stessa detrazione del 19% è prevista per le spese di frequenza dei corsi universitari [2] quando l’università è statale, mentre per le università non statali è previsto un limite alla spesa detraibile. La spesa dovrà infatti rientrare nell’importo massimo stabilito annualmente, con decreto del MIUR, che tiene conto degli importi medi di tasse e contributi richiesti dalle università statali. Per i limiti 2018 vedi decreto sotto.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/19/19A01763/sg

A chi spetta la detrazione

La detraibilità delle spese scolastiche spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa per se stesso o per i familiari a suo carico.

Ai fini della detraibilità è necessario che il soggetto che vuol far valere il diritto alla detrazione possieda un documento o una ricevuta che provi la spesa sostenuta.

Se il documento è intestato ad un solo genitore la detraibilità spetta a quest’ultimo. Lo stesso dicasi nel caso in cui in cui un coniuge sia a carico dell’altro coniuge.

Se invece il documento è intestato al figlio la detrazione spetterà ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno o secondo la diversa percentuale di spesa sostenuta da ciascun coniuge, purché attestata nello stesso documento.

Quali sono le spese per la frequenza scolastica

Come detto in precedenza, rientrano tra le spese scolastiche detraibili quelle sostenute per la frequenza scolastica, tra cui le seguenti voci di spesa:

  1. mensa scolastica e servizi aggiuntivi come l’assistenza al pasto, pre e post scuola;
  2. gite scolastiche, l’assicurazione e i contributi scolastici deliberati dagli organo dell’istituto, ad es. corsi di lingua, teatro etc. ;
  3. trasporto, regionale e interregionale a partire dall’anno d’imposta 2018;
  4. contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dall’istituto per la frequenza scolastica;

Ma anche le tasse di iscrizione, di frequenza, sopratasse per esami di profitto e laurea, per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, spese per master universitari assimilabili, per durata e struttura, a corsi universitari o di specializzazione e gestiti da università, comprese le spese per la frequenza di scuole per l’abilitazione all’insegnamento incluso il tirocinio formativo attivo.

Condizioni per usufruire della detrazione delle spese scolastiche

Condizione necessaria per fruire della detrazione delle spese d’istruzione è il possesso da parte del contribuente della ricevuta o quietanza di pagamento. Documento che indicherà oltre all’importo della spesa, i dati relativi allo studente.

Ovvero la ricevuta di versamento del bollettino postale o del bonifico per quanto attiene i servizi di frequenza forniti dalla scuola, in cui sarà indicato nome e cognome dello studente e scuola frequentata.

Mentre se il servizio è reso da un soggetto terzo all’istituto scolastico o dal comune dovrà essere in possesso della delibera scolastica che dispone il versamento nelle mani del soggetto individuato. In più, se il pagamento è effettuato in contanti o con i buoni mensa sarà necessaria un’ attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento.

Erogazioni liberali

Tra le spese scolastiche detraibili rientrano anche le erogazioni liberali [3] effettuate dal contribuente verso istituti scolastici, di ogni ordine e grado, ed università se finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa, dell’ innovazione tecnologica o per l’edilizia scolastica ed universitaria. Tali erogazioni liberali sono detraibili al 19% senza limite d’importo, includendo le erogazioni effettuate verso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed istituti tecnici superiori ( secondo il D.P.C.M. 25 gennaio 2008).

Inoltre, è prevista un’ulteriore agevolazione per chi effettua erogazioni liberali in favore di tutti gli istituti scolastici nazionali. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 50% dell’importo in denaro elargito per l’anno d’imposta 2018. Le erogazioni che danno diritto al credito sono quelle volte a realizzare nuove strutture, per la loro manutenzione o il potenziamento di quelle esistenti e per quegli interventi che migliorano l’occupabilità degli studenti. [4]

Condizioni detraibilità erogazioni liberali

Ai fini della detrazione del 19% per le erogazioni liberali è necessario rispettare alcuni condizioni. In particolare la modalità di pagamento dovrà essere tracciabile: bancomat, carta di credito o prepagata, bonifico bancario o postale, assegno.

Oltre a ciò, bisognerà conservare ai fini di controllo, la ricevuta di bonifico o l’estratto conto della banca o società che ha emesso la carta dal quale risulti il beneficiario.

Quando il pagamento è effettuato con assegno o con altre forme che non consentano di indicare i dati richiesti per la detraibilità, ovvero le generalità del donante e la modalità di pagamento, è necessario richiedere e disporre di una ricevuta emessa dal soggetto beneficiario che li attesti.

Dalle ricevute dovrà risultare anche la liberalità del pagamento.

Incompatibilità tra spese scolastiche detraibili

E’ bene evidenziare, che il beneficio di detraibilità delle spese d’istruzione per le scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori non è cumulabile con la detraibilità prevista per le erogazioni liberali verso gli istituti scolastici o con il credito d’imposta del bonus scuola [5].

Note

  • [1] art. 15, co.1 lett. e-bis) TUIR
  • [2] art. 15, co. 1 lett. e) TUIR
  • [3] art. 15, co.1 lett. i-octies) TUIR
  • [4] art. 1, co. 145, Legge n. 107/2015 (Finanziaria 2016)
  • [5] art. 15, co. 1 lett e-bis) TUIR
  • Ulteriori fonti normative: circolare ADE n° 7/E del 27/04/2018; Circolare n° 13/E 31/05/2019
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